DIRETTIVA PIF E RESPONSABILITA' DEGLI ENTI PER REATI TRIBUTARI
18 aprile 2018
La Direttiva PIF (nr. 1371 del 5 luglio 2017, recante "norme minime riguardo alla definizione di reati e sanzioni in materia di lotte contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione" ), che andrà recepita dagli Stati membri entro il 6 luglio 2019, contempla, in particolare, tre tipologie di frodi in materia di IVA che, quando perpetrate in "sistemi fraudolenti transfrontalieri" (ovvero connesse al territorio di due o più stati membri dell'Unione) e foriere di un danno complessivo pari ad almeno 10 milioni di euro, dovranno essere tradotte in nuove incriminazioni dai legislatori nazionali.
La stessa Direttiva prevede poi anche l'obbligo per i legislatori nazionali di introdurre le misure necessarie affinchè le persone giuridiche, nel cui interesse vengano eventualmente commessi questi specifici reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, siano ritenute responsabili e passibili di sanzioni "effettive, proporzionate e dissuasive" di natura pecuniaria, ma anche interdittiva - sino alla chiusura permanente degli stabilimenti o unità utilizzate per la realizzazione del reato - nonché di prevedere adeguati strumenti di confisca o congelamento degli strumenti e proventi dei reati PIF.
Dati questi presupposti, è evidente che nel nostro ordinamento l'attuazione della Direttiva PIF avrà necessariamente un impatto molto significativo sul sistema della responsabilità penale amministrativa degli Enti disciplinato dal D lgs 231/01, che - com'è noto - attualmente non contempla i reati tributari fra le fattispecie presupposto. E non è nemmeno da escludersi che, con l'occasione, il legislatore riterrà maturi i tempi per l'estensione della responsabilità delle società a tutte le fattispecie incriminatrici già previste dalla normativa penale tributaria italiana.
Avv. Paola Mutti
Archivio news