I PIU’ RECENTI APPRODI IN TEMA DI CD. “COMPARAGGIO FARMACEUTICO” E LE DIFFERENZE TRA INTEGRATORI ALIMENTARI E PRODOTTI MEDICINALI E/O FARMACEUTICI

07 novembre 2022

Il comparaggio è una pratica notevolmente diffusa nel settore sanitario, dove la principale ‘vittima’ è il cittadino-paziente, che in modo del tutto inconsapevole si trova coinvolto nell’accordo illecito intervenuto tra un sanitario e un’azienda farmaceutica al fine di favorirne la vendita di «specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico», a fronte del pagamento o della promessa di denaro o qualsivoglia altra utilità, per sé o altri.

La corrispondente fattispecie incriminatrice descrive un reato plurioffensivo e connotato dalla presenza del dolo specifico.

La disciplina del reato di comparaggio era contenuta originariamente nel R.D. 1265/1934, artt.170-172, mentre oggi trova i propri riferimenti normativi agli artt. 147 e 123 del d.lgs. 216/2006.

Si osservi ancora, come tale reato assuma rilevanza penale anche quando al patto illecito non partecipi una casa farmaceutica ma soltanto il medico e il farmacista e come l’agevolazione possa concretizzarsi non solo tramite prescrizioni mediche, ma anche in qualsiasi altro modo.

E’ evidente tuttavia che a fronte di molteplici modalità attraverso cui può realizzarsi la condotta illecita di comparaggio, il relativo accertamento non è così semplice, giacché per la punibilità occorre provare che residuino dubbi circa la possibilità che il medico abbia prescritto quello specifico prodotto farmaceutico, piuttosto che un altro, per giustificate esigenze di cura del paziente.

Con un’importante pronuncia la Suprema Corte di Cassazione, nell’escludere la configurabilità del reato in trattazione laddove le prescrizioni abbiano ad oggetto gli integratori alimentari (i quali vantano proprietà nutrizionali ma non anche capacità terapeutiche o preventive delle malattie, e cioè non sono “farmaci”), ha altresì chiarito - con riguardo alle definizioni consolidate nell’ambito della letteratura medica - quali differenze sussistono tra un integratore alimentare e un prodotto farmaceutico. Tale distinzione ha avuto il pregio di circoscrivere - in conformità al principio cardine di legalità - l’ambito di applicabilità del reato in esame.

In particolare, il Collegio ha precisato che per farmaco si intende «qualsiasi sostanza, inorganica od organica, naturale o sintetica, capace di produrre in capo ad un organismo vivente modificazioni funzionali, mediante un'azione chimica, fisica o fisico-chimica»; per medicinale «ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza e composizione da somministrare allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche»; per specialità medicinale, infine, «una forma farmaceutica preconfezionata, prodotta industrialmente ed autorizzata sulla base di una documentazione contenente i risultati sperimentali chimici, biologici, farmaceutici, farmaco-tossicologici e clinici relativi al farmaco che viene immesso in commercio con una denominazione speciale»,  Diversamente, si definiscono integratori - ai sensi della normativa europea (Direttiva CE n. 46/2002), recepita in Italia con il d. Lgs. 21.05.2004, n. 169 - quei «prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate» [Cass. Pen., Sez. IV, sentenza 16.11.2018, n. 51946].

Merita da ultimo accennarsi all’affinità tra la fattispecie di comparaggio in commento e quella di corruzione propria ex art. 319 c.p., giacchéanalogamente fondata su un accordo collusivo a contenuto patrimoniale tra un privato e un soggetto che svolge attività a rilevanza pubblica. Pertanto, potrà rilevare penalmente il pactum sceleris in cui, una delle parti coinvolte nell’accordo, svolga la professione di medico di medicina generale convenzionato o di farmacista, in quanto trattasi, rispettivamente, di pubblico ufficiale (ex art. 357 c.p.) e di incaricato di pubblico servizio (ex art. 358 c.p.). La differenza concerne anzitutto il diverso bene giuridico protetto dalle disposizioni incriminatrici, laddove il comparaggio è posto a tutela della correttezza dell’attività promozionali in campo farmaceutico e della salute dei cittadini, mentre la corruzione a salvaguardia del decoro e del corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione, cui può recare pregiudizio il comportamento del preposto contrario ai doveri d’ufficio.

In secondo luogo, l’elemento psicologico del comparaggio richiede il dolo specifico di agevolare la diffusione di medicinali, assente nelle previsioni dell’art. 319 c.p.  Ricorrerà allora l’ipotesi corruttiva ogni qual volta la dazione o la promessa di danaro o altra utilità, risulti legata allo svolgimento di una specifica attività, dalla quale ne scaturisca una qualifica di natura pubblicistica quale quella di medico di base e di medicina generale e/o farmacista.

 

avv. Matteo Casalini

articolo redatto con la collaborazione della dott.ssa Ylenia Liverani

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