Ai sensi dell’art.2495 c.3 c.c., in seguito alla cancellazione delle società di capitali dal Registro delle Imprese, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti – tra l’altro – nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Sulla base di tale norma, era opinione pressoché condivisa dalla giurisprudenza di legittimità e di merito che, una volta cancellata la società di capitali, in caso di assenza di attivo di liquidazione, i soci non fossero legittimati ad agire oppure ad essere convenuti in giudizio da parte dei creditori sociali (Cass. n. 23916/2016; Cass. n. 13259/2015; Cass. n. 2444/2017).
Tanto che la giurisprudenza di legittimità riteneva inammissibile il ricorso rivolto nei confronti dei singoli soci di una società estinta, che non avessero riscosso alcuna quota all’esito della liquidazione della società, posto che l’azione intrapresa era carente della essenziale condizione dell’interesse ad agire (Cass. civ., Sez. lavoro, 22/07/2016, n. 15218).
Nello stesso senso, la giurisprudenza di merito riteneva che l'estinzione della società non determinasse l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, essendo tenuti i soci a provvedervi, limitatamente alla parte di attivo ricevuta in base al bilancio finale di liquidazione. Tale limite non incide sulla loro legittimazione passiva ma, al più, sull'interesse ad agire dei creditori sociali (Tribunale Milano, Sez. VII, Sentenza, 05/03/2018, n. 2572; nello stesso senso Tribunale Milano, Sez. lavoro, 24/05/2017, n. 1572).
Il descritto orientamento giurisprudenziale è posto in discussione sulla scorta di un principio affermatosi in ambito tributario, ma che sta avendo applicazione, altresì, in ambito civilistico.
La Corte di Cassazione, in una recente pronunzia, ha, da un lato, confermato che la mancata ripartizione dell’attivo in favore dei soci si potrebbe riflettere sul requisito dell'interesse ad agire, ma ha, dall’altro lato, ammonito, che il creditore potrebbe avere comunque interesse all'accertamento del proprio diritto; per esempio, nel caso di diritti e beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, i quali pur sempre si trasferiscono ai soci (Cass. civ., 04/04/2022, n. 10678)
Tale orientamento è stato ribadito in altra recente pronunzia, secondo cui l'interesse ad agire dei creditori sociali non è di per sè escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale, potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 28/04/2022, n. 13247).
Alla luce di tali ultime pronunzie, i soci di società di capitali cancellate, che non abbiano ricevuto alcunché all’esito del bilancio finale di liquidazione, potrebbero essere comunque convenuti in giudizio in luogo della società cancellata e subire una condanna, qualora emergessero beni e diritti della società cancellata non compresi nel bilancio finale di liquidazione.
Avv. Fabrizio Marescotti
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