IN CASO DI “SVUOTAMENTO DELLE MANSIONI” IL LAVORATORE HA DIRITTO AL RISARCIMENTO DEI DANNI PATRIMONIALI E NON PATRIMONIALI
13 maggio 2022
Con Ordinanza n. 11499 dell’8 aprile 2022, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha statuito che, ove la vicenda si sia concretizzata in uno svuotamento dell'attività lavorativa, essa esula dal concetto di equivalenza delle mansioni, configurandosi la diversa ipotesi di sottrazione pressochè integrale delle funzioni da svolgere, vietata anche nel pubblico impiego.
Nel caso di specie, la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, accertato il sostanziale svuotamento delle mansioni operato in danno del lavoratore, aveva condannato la parte datoriale al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Avv. Teodoro Sinopoli
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