Sentenze e provvedimenti

TRIBUNALE DI MILANO: IN ASSENZA DI UN CONTRATTO D’OPERA PROFESSIONALE, LA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO E’ EXTRACONTRATTUALE

Con la sentenza n. 1430 del 2 dicembre 2014, il Tribunale di Milano, ha ribadito il principio (già affermato da precedenti sentenze a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 189/12) secondo cui, al di fuori dei casi in cui il paziente sia legato al medico da un rapporto contrattuale, il criterio attributivo della responsabilità civile al sanitario, sebbene operante all’interno di una struttura, va individuato in quello della responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c., con tutto ciò che ne consegue sia in tema di riparto dell'onere della prova, sia di termine di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno.

Afferma il Tribunale milanese che tale interpretazione dell'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi - a norma del quale "l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo" - porta dunque inevitabilmente a dover rivedere l'orientamento giurisprudenziale pressoché unanime dal 1999 che riconduce in ogni caso (in base alla nota teoria del “contatto sociale”) la responsabilità del medico all'art. 1218 c.c., anche in mancanza di un contratto concluso dal professionista con il paziente.

Conseguentemente, conclude il Tribunale, l’obbligazione risarcitoria del medico, in assenza di un contratto d’opera professionale, può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito che il paziente ha l’onere di dimostrare (fermo restando la natura contrattuale del rapporto tra il danneggiato e la struttura sanitaria presso cui il medico opera).

Avv. Teodoro Sinopoli

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