MOLESTIE SUL LUOGO DI LAVORO ALLA COLLEGA? IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE E' LEGITTIMO
26 settembre 2023

La Cassazione civile, Sezione lavoro, con la sentenza n. 23295 del 31 luglio 2023 ha affermato che integrano il concetto di molestie, che possono giustificare il licenziamento, quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l'effetto:
- di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore;
- e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
Senza che sia rilevante la effettiva volontà di recare una offesa.
Nel caso concreto, un dipendente aveva tenuto dei comportamenti consistenti in molestie sessuali in danno di una giovane collega neoassunta con un contratto a termine e assegnata a mansioni di addetta al banco del bar, al pari del dipendente licenziato.
Il comportamento addebitato al dipendente licenziato, denunciato in due diverse occasioni dalla lavoratrice alla direzione aziendale, era consistito in allusioni verbali e fisiche a sfondo sessuale.
I giudici hanno ritenuto che il comportamento fosse indesiderato e oggettivamente idoneo a ledere e violare la dignità della collega di lavoro, a nulla rilevando che fosse assente la volontà offensiva e che in generale il clima dei rapporti tra tutti i colleghi fosse spesso scherzoso e goliardico.
I giudici si sono mossi nella cornice di definizione di molestie prevista dall' articolo 26 del Decreto Legislativo n. 198/2006.
E hanno valutato che il carattere comunque indesiderato della condotta, pur senza che ad essa conseguano effettive aggressioni fisiche a contenuto sessuale, risulti integrativo del concetto e della nozione di molestia, essendo la molestia fondata sulla oggettività del comportamento tenuto e dell'effetto prodotto, con assenza di rilievo della effettiva volontà di recare una offesa.
avv. Stefano Leone, partner
Studio legale Leone
Bologna
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