La moglie del proprio compianto marito, deceduto a causa di una grave insufficienza respiratoria dovuta a causa del Covid -19, ha chiesto, in via stragiudiziale, alla compagnia di assicurazione il pagamento dell’indennizzo, in esecuzione all’obbligazione che la compagnia ha contrattualmente assunto in caso di infortunio del proprio assicurato.
Tuttavia l’Assicurazione, nel ritenere che il sinistro denunciato non fosse contrattualmente risarcibile ai sensi delle Condizioni generali di Polizza, costringeva la moglie ed il figlio minorenne del de cuius -nella propria qualità di eredi- a citare in causa la Compagnia di Assicurazione innanzi al Tribunale di Torino.
L’Organo Giudicante, esaminando come presupposto le “Condizioni Generali di Assicurazione Infortuni", in cui è emerso che "è considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente oppure una inabilità temporanea", ha conseguentemente valutato se l'infezione da SARS-CoV-2 possa essere inquadrata nell’ambito dell’infortunio risarcibile.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 19/01/2022, n. 184, facendo proprie anche le valutazioni a cui è giunto il CTU in corso di causa, ha accolto le domande dei due eredi ritenendo che, ove non esclusa espressamente nelle condizioni di Polizza, l’infezione da Covid 19 rientra nella definizione di infortunio e, come tale, tecnicamente indennizzabile essendo determinata:
-da causa fortuita e pertanto da un atto non volontario del soggetto;
-da causa violenta, dal momento che l’infezione può essere contratta senza necessariamente contatti dilatati nel tempo;
-da causa esterna, come appunto i virus, estranei all’organismo che sono atti a produrre delle lesioni fisiche oggettivamente constatabili.
Avv. Pamela Negrini
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