DONAZIONE DI COSA ALTRUI E DI QUOTA INDIVISA

31 agosto 2016

Di recente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sono intervenute, con la Sentenza n. 5068 del 15 marzo 2016, a dirimere il contrasto giurisprudenziale sorto in ordine alle possibili conseguenze della donazione di cosa altrui.

Sul tema, infatti, un primo orientamento giurisprudenziale ha sempre sostenuto che la donazione di cosa altrui fosse nulla (applicando in via analogica la norma sul divieto di donazione di beni futuri, art. 771 c.c.), mentre un altro orientamento è sempre stato a favore della tesi dell’inefficacia.

La vicenda sottesa riguardava la cessione di una quota di eredità da parte del coerede non ancora divisa tra tutti i coeredi e, nello specifico, la donazione di un bene ereditario indiviso non facente ancora parte del patrimonio del donante al momento dell’atto dispositivo.

Le Sezioni Unite, dopo aver analizzato attentamente la questione, si sono pronunciate a favore della tesi della nullità, ma non per l’applicazione in via analogica della nullità prevista per la donazione di beni futuri, ma per mancanza della causa del negozio di donazione.

Per dirimere il predetto contrasto, le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla definizione del contratto di donazione e dall’analisi dei suoi elementi costitutivi.

La donazione, infatti, è il contratto con il quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Elementi costitutivi della donazione sono, quindi, l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante e lo spirito di liberalità, il c.d. animus donandi, che connota il depauperamento del donante e l'arricchimento del donatario e che va ravvisato "nella consapevolezza dell'uno di attribuire all'altro un vantaggio patrimoniale in assenza di qualsivoglia costrizione, giuridica o morale" (Cass. n. 8018 del 2012; Cass. n. 12325 del 1998; Cass. n. 1411 del 1997; Cass. n. 3621 del 1980).

Appare evidente che, fatta eccezione per il caso della donazione effettuata mediante assunzione di una obbligazione, nella quale oggetto dell'obbligazione del donante sia il trasferimento al donatario di un bene della cui appartenenza ad un terzo le parti siano consapevoli, l'esistenza nel patrimonio del donante del bene che questi intende donare, rappresenti elemento costitutivo del contratto. La non ricorrenza di tale situazione - certamente nel caso in cui nè il donante, nè il donatario, ne siano consapevoli, nel qual caso potrebbe aversi un'efficacia obbligatoria della donazione - comporta la non riconducibilità della donazione di cosa altrui allo schema negoziale della donazione, di cui all’art. 769 c.c.. In altri termini, l’altruità del bene incide sulla possibilità stessa di ricondurre il trasferimento di un bene non appartenente al donante nello schema della donazione dispositiva e quindi sulla possibilità di realizzare la causa del contratto (incremento del patrimonio altrui, con depauperamento del proprio).

Pertanto, posto che l’art. 1325 c.c., individua tra i requisiti del contratto "la causa", che, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2, la mancanza di uno dei requisiti indicati dall' art. 1325 c.c., produce la nullità del contratto, e che l'altruità del bene non consente di ritenere integrata la causa del contratto di donazione, deve concludersi che la donazione di un bene altrui è nulla.

Con riferimento alla donazione, deve quindi affermarsi che se il bene si trova nel patrimonio del donante al momento della stipula del contratto, la donazione, in quanto dispositiva, è valida ed efficace; se, invece, la cosa non appartiene al donante, questi deve assumere espressamente e formalmente nell'atto l'obbligazione di procurare l'acquisto dal terzo al donatario. In sostanza, avendo l'animus donandi rilievo causale, esso deve essere precisamente delineato nell'atto pubblico; in difetto, la causa della donazione sarebbe frustrata non già dall'altruità del diritto in sè, quanto dal fatto che il donante non assuma l'obbligazione di procurare l'acquisto del bene dal terzo.

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi per il caso in cui, come nella fattispecie esaminata dalle Sezioni Unite, oggetto della donazione sia un bene solo in parte altrui, perchè appartenente pro indiviso a più comproprietari per quote differenti e donato per la sua quota da uno dei coeredi, atteso che il coerede non può disporre di una quota del singolo bene compreso nella massa destinata ad essere divisa, prima che la divisione venga operata e il bene entri a far parte del suo patrimonio.

In conclusione, la donazione di cosa, in tutto od in parte, altrui è nulla per mancanza di causa donandi, salvo che l’alterità del bene sia nota alle parti e risulti dal titolo, traducendosi in una donazione obbligatoria di dare; ne consegue che è nulla la donazione della quota del bene indiviso di una massa ereditaria da parte del coerede, non potendosi, prima della divisione, ritenere che il singolo bene faccia parte del patrimonio del coerede donante.

Avv. Teodoro Sinopoli

Archivio news

 

News dello studio

dic24

24/12/2023

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA AI TEMPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

LA RESPONSABILITA’ CIVILE SANITARIA AI TEMPI DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN MEDICINA

"Inizia con questo articolo, in tema di Intelligenza Artificiale (IA) e Responsabilità Medica, la collaborazione con il nostro studio legale l'avvocato Marcello Albini". Scopo della presente

nov29

29/11/2023

“LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEWBLOWING: COSA DEBBONO FARE GLI ENTI E LE AZIENDE PER METTERSI IN REGOLA”

“LA NUOVA NORMATIVA IN MATERIA DI WHISTLEWBLOWING: COSA DEBBONO FARE GLI ENTI E LE AZIENDE PER METTERSI IN REGOLA”

Il D.Lgs. 10 marzo 2023 n 24 ha apportato modifiche sostanziali alla normativa del cosiddetto Whistleblowing. Si precisa che detta normativa tutela, da eventuali “ritorsioni”, il soggetto

nov21

21/11/2023

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NELLE STRUTTURE SANITARIE: TRA OBBLIGO DI LEGGE E OPPORTUNITA'

IL REGISTRO DELLE ATTIVITA' DI TRATTAMENTO NELLE STRUTTURE SANITARIE: TRA OBBLIGO DI LEGGE E OPPORTUNITA'

"Inizia con questo articolo in tema di PRIVACY nell’ambito SANITARIO la collaborazione con il nostro studio legale l'avvocato Mattia Guido Pignatti Morano di Custoza".   L'entrata

News

apr28

28/04/2024

La certificazione dell’impianto elettrico dell’immobile concesso in locazione

<span>La presunzione di responsabilità

apr26

26/04/2024

USA, avvocati e uso dell'IA senza violare la deontologia forense

L’ordine degli avvocati di New York adotta