RESPONSABILITA’ DELL’ENTE EX D LGS N. 231/01 IN CASO DI PRESCRIZIONE DEL REATO PRESUPPOSTO

14 settembre 2018

Con una recente sentenza, la nr.  2248 del 21.05.2018 , la IV sezione penale della Corte di Cassazione ha ribadito il principio - già affermato nel 2013 dalla VI Sezione -  secondo cui, qualora il reato presupposto venga dichiarato estinto per prescrizione, il giudice può comunque condannare l’ente nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso ai sensi del D. Lgs 231/2001 – come letteralmente disposto dall’art. 8, comma 1, lett b) del D. Lgs medesimo - solo se ne abbia accertato in via autonoma la responsabilità, cioè abbia verificato, quantomeno in via incidentale, la sussistenza di tutti gli elementi del fatto di reato presupposto dichiarato prescritto,

Nel caso specifico, il legale rappresentante di una Snc, nella sua qualità di datore di lavoro, era stato condannato in primo grado per il reato di lesioni colpose gravissime con violazione della disciplina antinfortunistica in danno di un dipendente per l’infortunio sul lavoro a questi occorso; all’esito del giudizio di gravame, la Corte di appello di Venezia aveva prosciolto l’imputato per intervenuta prescrizione del reato e confermato al tempo stesso la condanna a carico della società ai sensi dell’art. 25-septies comma 3 del citato Decreto legislativo n. 231/2001.

La difesa ha presentato ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 8, comma 1, lett. b), e 25-septies, comma 3, del d. Igs. n. 231 del 2001, per insussistenza e/o omesso accertamento della sussistenza dell'illecito contestato e mancanza assoluta e/o difetto di motivazione al riguardo, perché la Corte D’Appello nel dichiarare la prescrizione nei confronti dell'imputato - persona fisica, si era limitava a confermare la condanna dell'ente ex d. Igs. n. 231 del 2001, senza spiegare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi del reato colposo presupposto, malgrado l’articolata contestazione operata dalla difesa sul punto con i motivi di appello.

Ebbene, la Corte ha accolto il ricorso, e conseguentemente annullato con rinvio la sentenza impugnata, proprio per violazione dell’art. 8, comma 1 lette. b) del Decreto Legislativo 231/2001. Gli atti torneranno quindi alla Corte d’Appello di Venezia, che dovrà riconsiderare la vicenda alla luce del principio secondo cui «in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) D.Lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato».

Com’è evidente, alla luce del disposto dell’art. 8, comma 1 lettera b) più volte citato, la questione si pone identica per tutte le ipotesi di estinzione del reato "presupposto" per una causa diversa dall'amnistia (fra cui, appunto, la prescrizione). Dunque, in tutte queste ipotesi, stante il dictum della Corte di Cassazione, l’esito del processo potrà essere sfavorevole per l’ente nonostante il proscioglimento dell’agente autore materiale del reato solo previo accertamento, anche incidentale, da parte del giudice della ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi del reato presupposto e fondanti la responsabilità penale dell’imputato prosciolto.

Avv. Paola Mutti

 

 

 

 

 

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