RESPONSABILITA’ MINISTERIALE PER EMOTRASFUSIONI

15 febbraio 2019

La vicenda trae spunto dalla morte di un uomo che è conseguita a causa del virus dell’epatite C, contratto in seguito ad un’emotrasfusione.

Gli eredi hanno quindi citato innanzi al Tribunale di Caltanissetta il Ministero della Salute  al fine di accertare che la patologia contratta dal defunto –che ne ha poi causato il decesso - era diretta responsabilità colposa del Ministero. In conseguenza hanno chiesto il risarcimento del danno iure successionis patito dal proprio congiunto, oltre a quello iure proprio sofferto dagli eredi medesimi in seguito al decesso.

Il Tribunale di prima istanza ha però rigettato le domande attoree, ritenendo che al momento della trasfusione non erano ancora note le conseguenze derivanti dalle emotrasfusuioni, in quanto la trasfusione di sangue praticata sul paziente era antecedente al periodo in cui la scienza medica aveva effettivamente acquisito le conoscenze necessarie sulle infezioni da Epatite.

La sentenza veniva appellata e, anche la Corte di Appello adita, rigettava l’impugnazione, confermando quindi la sentenza di primo grado.

La vertenza giungeva sino innanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con sentenza n.2790/2019, ribadendo principi ormai consolidati secondo i quali il Ministero della Salute “è tenuto ad esercitare un’attività di controllo e di vigilanza  in ordine (anche) alla pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell’uso degli emoderivati, e risponde ex art. 2043 c.c., per omessa vigilanza, dei danni conseguenti ad epatite e ad infezione di HIV contratte da soggetti emotrasfusi” , ha comunque ritenuto “sussistente la responsabilità per omissione del Ministero in relazione ai controlli sull'idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione anche per l'epoca anteriore alla più risalente delle scoperte dei mezzi di prevenibilità delle relative infezioni (Cass. 14 giugno 2013, n. 14932; 30 agosto 2013, n. 19995; 28 febbraio 2014, n. 4785; 8 ottobre 2014, n. 21256; 2 aprile 2015, n. 6746; 9 aprile 2015, n. 7126; 4 febbraio 2016, n. 2232)”.

Pertanto, definita la responsabilità del Ministero in caso di omissione di controlli e di vigilanza sulle pratiche di emotrasfusione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso degli eredi ciò anche in forza del fatto che “ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica. Il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della osservazione (quindi con valutazione ex post), le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche”.

 

Avv. Pamela Negrini

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